Art. 23 - Prevenzione della corruzione

Art. 23 - Prevenzione della corruzione

1. Ai fini di quanto stabilito dall’art. 8 del Codice di comportamento nazionale, il lavoratore è tenuto ad osservare quanto prescritto dalla normativa anticorruzione e dai piani da essa previsti e segnala all’Università eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza. Al fine di tutelare la propria riservatezza, il lavoratore può effettuare la segnalazione direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione, fornendo ogni informazione necessaria e l’eventuale documentazione pertinente.

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, acquisite sommarie informazioni:

a) qualora ritenga la segnalazione meritevole di approfondimento, trasmette entro cinque giorni gli atti agli organi disciplinari competenti e adotta ogni altra misura necessaria anche a tutela del lavoratore autore della segnalazione;

 b) qualora ritenga la segnalazione non meritevole di approfondimento, ne dà comunicazione al lavoratore autore della stessa.

3. In ogni caso la tutela del lavoratore, che segnala illeciti, è garantita ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; è fatto obbligo per chiunque di mantenere la riservatezza in ordine all’identità del segnalante e di non porre in essere atti discriminatori nei confronti del medesimo.

4. Al fine di incentivare l’emersione di fenomeni corruttivi, l’Università assicura la tutela della riservatezza e la protezione contro le discriminazioni anche a coloro che, pur non essendo dipendenti dell’Università, intrattengono con essa rapporti di collaborazione o di studio. 

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