Art. 27 - Comportamento nei rapporti privati
Art. 27 - Comportamento nei rapporti privati1. Nei rapporti privati il lavoratore non sfrutta né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere vantaggi o utilità e non assume condotte che possano nuocere all'immagine e alla reputazione dell'Università.