Art. 28 – Doveri istituzionali e relativi alle attività di didattica, di ricerca e gestionale

Art. 28 – Doveri istituzionali e relativi alle attività di didattica, di ricerca e gestionale

1. I docenti sono tenuti al rispetto dei compiti in materia di obblighi didattici, di ricerca e gestionali così come disciplinati dalla normativa e regolamentazione dell’Università.

2.  Il docente evita di incorrere in situazioni di conflitto d’interesse nello svolgimento degli esami di profitto o in altre funzioni didattiche o valutative, anche in veste di componente di commissioni.

3. Nelle attività di ricerca i professori e i ricercatori, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i collaboratori di ricerca sono tenuti al rispetto di quanto previsto nell’ambito del Regolamento dell’Università per l’integrità e l’etica della ricerca, con particolare riferimento a quanto previsto in merito alla gestione delle fonti di finanziamento.

4. Per lo svolgimento di attività extraistituzionali i professori e ricercatori sono tenuti al rispetto della normativa in vigore e dei regolamenti dell’Università.

5. Lo svolgimento di attività extraistituzionali, anche se debitamente autorizzato, non può, di per sé, giustificare il mancato assolvimento dei compiti istituzionali.

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