Art. 29 - Comportamento in servizio e rapporti con il pubblico

Art. 29 - Comportamento in servizio e rapporti con il pubblico

giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri lavoratori il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza e assicura il rispetto dei tempi e degli standard di qualità fissati dall'Università nei relativi regolamenti, nelle direttive e nelle apposite carte dei servizi.

2. Il lavoratore utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi e garantisce l’effettiva presenza in servizio, ai sensi dell’art. 55 – quinquies del decreto legislativo 30 settembre 2001, n. 165, anche attraverso l’uso corretto e diligente dei sistemi di rilevamento delle presenze messi a disposizione.

3. Il lavoratore nei rapporti con il pubblico e con gli utenti, anche interni:

a)    mantiene contegno e professionalità adeguati, consapevole di rappresentare l’Università;

b)    si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge o altro supporto identificativo messo a disposizione, salvo diverse indicazioni di servizio;

c)    opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più tempestiva, completa e accurata possibile, essendo chiaro ed esaustivo;

d)    struttura la propria attività in modo da generare servizi di qualità per l’utente;

e)    realizza le prestazioni previste/assegnate con l’attenzione, la precisione e l’esattezza richieste nelle operazioni da svolgersi; nella trattazione delle pratiche rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'Università, l'ordine cronologico;

f)     rispetta impegni e scadenze, gestisce correttamente i carichi di lavoro e non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti;

g)    rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell’Università;

h)    osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora gli sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente.

8861