CAPO IV – VIOLAZIONI DEL CODICE, MONITORAGGIO E ATTUAZIONE
CAPO IV – VIOLAZIONI DEL CODICE, MONITORAGGIO E ATTUAZIONE 8861Art. 33 -Violazioni dei precetti etici
Art. 33 -Violazioni dei precetti etici1. Ferma restando le responsabilità disciplinare, penale, amministrativa e contabile, le violazioni dei principi etici della comunità accademica, di cui al Capo II, comportano le sanzioni previste nel comma 3 del presente articolo.
2. Sulle violazioni del codice etico, ove non configurino illecito disciplinare, decide, su proposta del Rettore e nel rispetto del principio del contraddittorio, il Senato Accademico.
3. L’accertamento di violazioni del codice etico comporta l’applicazione, secondo principi di gradualità e di proporzionalità all’entità del fatto, delle sanzioni del rimprovero scritto con deposito degli atti nel fascicolo personale dell’interessato e della sospensione dall’esercizio delle cariche accademiche da uno a tre anni, nel caso di condotta che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, configuri una non lieve o reiterata violazione delle disposizioni.
Art. 34 - Commissione Etica
Art. 34 - Commissione Etica1. La Commissione Etica:
a) svolge funzioni istruttorie al fine di proporre eventualmente l’adozione delle sanzioni di cui all’art. 33 e può altresì proporre l’avvio del procedimento disciplinare;
b) esercita funzioni consultive, di elaborazione, indagine e controllo in merito all’attuazione e al rispetto del presente Codice;
c) favorisce, ove possibile, la composizione amichevole delle eventuali controversie.
Art. 35 - Composizione della Commissione
Art. 35 - Composizione della Commissione1. La Commissione Etica è nominata con decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico ed è composta da cinque membri effettivi,dei quali uno scelto fra soggetti non appartenenti all’Università,e due supplenti:
a) un soggetto con funzioni di Presidente, scelto tra i professori ordinari;
b) un professore associato e un ricercatore;
c) due unità del personale tecnico-amministrativo di ruolo.
Nei soli casi in cui debbano essere contestate violazioni della presente Sezione ad uno studente, ovvero qualora uno studente sia parte lesa di comportamenti altrui, la Commissione è integrata, limitatamente al relativo procedimento e/o alle relative deliberazioni, da un componente nominato dal Rettore su designazione del Consiglio degli studenti.
2. L’incarico ha durata triennale e può essere rinnovato per un ulteriore mandato.
3. La partecipazione alla Commissione non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
Art. 36 - Acquisizione della notizia e valutazione preliminare
Art. 36 - Acquisizione della notizia e valutazione preliminare1. Il procedimento dinanzi alla Commissione ha inizio a seguito di segnalazione, indirizzata al Presidente, da parte degli organi dell’Università o dei componenti della comunità accademica o loro rappresentanze.
2. Le denunce anonime non possono essere prese in considerazione.
3. La Commissione Etica si riunisce su convocazione del Presidente di norma entro un termine di dieci giorni dalla conoscenza del fatto al fine di effettuarne una valutazione preliminare. Il Presidente dispone, contestualmente alla fissazione della data della riunione preliminare, eventuali misure istruttorie che debbono essere adempiute entro il predetto termine. Può disporre altresì la convocazione delle persone coinvolte dai fatti per quella medesima data affinché sianoascoltate.
4. In caso di manifesta infondatezza della segnalazione la Commissione provvede nella predetta riunione all’archiviazione del procedimento. In caso contrario fissa l’udienza di trattazione di cui al successivo articolo 37.
5. In sede di valutazione preliminare dei fatti, nei procedimenti riguardanti il personale dirigente e tecnico amministrativo o gli studenti, se gli elementi a disposizione si presentano idonei, sin dall’origine, a sostanziare un’ipotesi di illecito disciplinare, il Presidente della Commissione Etica ne dà immediatamente notizia agli organi competenti, formulando una motivata proposta di avvio del procedimento disciplinare e trasmettendo agli stessi i relativi atti.
6. Nella medesima sede, nei procedimenti riguardanti il personale docente e ricercatore, se gli elementi a disposizione si presentano idonei, sin dall’origine, a sostanziare un’ipotesi di illecito disciplinare, il Presidente della Commissione Etica ne dà immediatamente notizia al Rettore, formulando una motivata proposta di avvio del procedimento disciplinare e trasmettendo allo stesso i relativi atti.
Art. 37 - Procedimento
Art. 37 - Procedimento1. Nei casi in cui si profili un’ipotesi di violazione dei principi di carattere etico, la Commissione, nel termine massimo di trenta giorni dalla segnalazione, contesta per iscritto, con uno strumento in grado di assicurare la ricezione della comunicazione, gli addebiti al componente della comunità accademica cui è ascritta la violazione e comunica allo stesso la data della seduta di trattazione.
2. Tra la contestazione dell’addebito e la seduta di trattazione devono intercorrere almeno dieci giorni liberi.
3. L’interessato ha facoltà di farsi assistere da un proprio rappresentante o da un difensore di fiducia e può presentare memorie.
4. La Commissione favorisce la leale collaborazione tra i componenti della comunità accademica e la loro conciliazione nel rispetto delle norme del Codice.
5. La Commissione Etica, sulla base degli elementi acquisiti, può proporre al Rettore, entro un termine di novanta giorni dalla data della sua prima riunione, l’adozione dei seguenti provvedimenti:
a) archiviazione, quando le condotte esaminate non si pongono in violazione del presente Codice;
b) rimprovero scritto, con deposito degli atti nel fascicolo personale dell’interessato;
c) rimprovero scritto e sospensione dall’esercizio delle cariche accademiche da uno a tre anni, nel caso di condotta che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, configuri una non lieve o reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente Codice;
d) rimessione degli atti al Rettore ovvero, per il personale tecnico amministrativo e per gli studenti, ai competenti organi dell’Università, per l’avvio del procedimento disciplinare qualora gli approfondimenti svolti sui fatti, in contraddittorio con l’interessato, abbiano evidenziato infrazioni disciplinari.
Art. 38 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte del personale dirigente e tecnico-amministrativo
Art. 38 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte del personale dirigente e tecnico-amministrativo1. La violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del presente Codice e nel Codice di comportamento nazionale, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, ferme restando le ipotesi in cui dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile, è fonte di responsabilità disciplinare per il personale contrattualizzato, accertata all'esito del procedimento disciplinare.
2. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, si deve tenere conto delle indicazioni contenute al comma 2 dell’art. 16 del Codice di comportamento nazionale.
Art. 39 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte del personale docente e ricercatore
Art. 39 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte del personale docente e ricercatore1. Per i professori e i ricercatori la violazione delle disposizioni, comuni o specifiche, contenute nel Capo III del presente Codice e nel Codice di comportamento nazionale, ferme restando le ipotesi in cui dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa, integra una violazione di un principio di comportamento e può essere fonte di responsabilità disciplinare, accertata all'esito del procedimento disciplinare il cui avvio spetta al Rettore.
2. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le previsioni dell’art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell’art. 23 dello Statuto dell’Università e del Regolamento per il funzionamento del collegio di disciplina e disposizioni per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari.
Art. 40 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte degli studenti
Art. 40 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte degli studenti1. La violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del presente Codice da parte degli studenti, ferme restando le ipotesi in cui dia luogo anche a responsabilità penale e/o civile, è fonte di responsabilità disciplinare, accertata all'esito del procedimento disciplinare, così come disciplinato dal Regolamento dell’Università sulla Carriera dello Studente e dai rispettivi ordinamenti.
2. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:
a) ammonizione;
b) interdizione temporanea da una o più attività formative;
c) esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per un periodo fino tre mesi;
d) sospensione temporanea dall'Università fino ad un massimo di un anno.
3. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova.
Art. 41 - Violazioni compiute dal Rettore
Art. 41 - Violazioni compiute dal Rettore1. Se la violazione del presente Codice è compiuta dal Rettore le funzioni a lui attribuite competono al Decano dell’Università.
Art. 42 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative
Art. 42 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative1. Fermi restando gli obblighi di denuncia previsti dalla normativa vigente, sull’applicazione del Codice vigilano il Rettore, il Direttore generale, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, i responsabili degli Uffici.
2. L’Università predispone iniziative di formazione rivolte a tutto il personale sui temi dell’etica e della legalità, con particolare riferimento ai contenuti del Codice di comportamento nazionale e del presente Codice.
3. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’Università.
Art. 43 - Attuazione e diffusione
Art. 43 - Attuazione e diffusione1. Gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti a prendere visione e osservare il presente Codice nonché ad adoperarsi, in relazione al proprio ruolo e alla propria responsabilità, per la prevenzione dei comportamenti che costituiscono violazione delle norme in esso contenute.
2. Il Codice dell’Università è pubblicato sul sito internet istituzionale, insieme al Codice di comportamento nazionale.
3. L’Università, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente Codice.