Art. 33 -Violazioni dei precetti etici

Art. 33 -Violazioni dei precetti etici

1. Ferma restando le responsabilità disciplinare, penale, amministrativa e contabile, le violazioni dei principi etici della comunità accademica, di cui al Capo II, comportano le sanzioni previste nel comma 3 del presente articolo.

2. Sulle violazioni del codice etico, ove non configurino illecito disciplinare, decide, su proposta del Rettore e nel rispetto del principio del contraddittorio, il Senato Accademico.

3. L’accertamento di violazioni del codice etico comporta l’applicazione, secondo principi di gradualità e di proporzionalità all’entità del fatto, delle sanzioni del rimprovero scritto con deposito degli atti nel fascicolo personale dell’interessato e della sospensione dall’esercizio delle cariche accademiche da uno a tre anni, nel caso di condotta che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, configuri una non lieve o reiterata violazione delle disposizioni.

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