Art. 35 - Composizione della Commissione
Art. 35 - Composizione della Commissione1. La Commissione Etica è nominata con decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico ed è composta da cinque membri effettivi,dei quali uno scelto fra soggetti non appartenenti all’Università,e due supplenti:
a) un soggetto con funzioni di Presidente, scelto tra i professori ordinari;
b) un professore associato e un ricercatore;
c) due unità del personale tecnico-amministrativo di ruolo.
Nei soli casi in cui debbano essere contestate violazioni della presente Sezione ad uno studente, ovvero qualora uno studente sia parte lesa di comportamenti altrui, la Commissione è integrata, limitatamente al relativo procedimento e/o alle relative deliberazioni, da un componente nominato dal Rettore su designazione del Consiglio degli studenti.
2. L’incarico ha durata triennale e può essere rinnovato per un ulteriore mandato.
3. La partecipazione alla Commissione non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.