Art. 40 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte degli studenti
Art. 40 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte degli studenti1. La violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del presente Codice da parte degli studenti, ferme restando le ipotesi in cui dia luogo anche a responsabilità penale e/o civile, è fonte di responsabilità disciplinare, accertata all'esito del procedimento disciplinare, così come disciplinato dal Regolamento dell’Università sulla Carriera dello Studente e dai rispettivi ordinamenti.
2. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:
a) ammonizione;
b) interdizione temporanea da una o più attività formative;
c) esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per un periodo fino tre mesi;
d) sospensione temporanea dall'Università fino ad un massimo di un anno.
3. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova.