Art. 42 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative
Art. 42 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative1. Fermi restando gli obblighi di denuncia previsti dalla normativa vigente, sull’applicazione del Codice vigilano il Rettore, il Direttore generale, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, i responsabili degli Uffici.
2. L’Università predispone iniziative di formazione rivolte a tutto il personale sui temi dell’etica e della legalità, con particolare riferimento ai contenuti del Codice di comportamento nazionale e del presente Codice.
3. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’Università.