Art. 2 - Attività del PF24, iscrizione, durata e conseguimento dei 24 CFU

Art. 2 - Attività del PF24, iscrizione, durata e conseguimento dei 24 CFU

1. Ai sensi del DM 616/2017 e, nello specifico, dell’allegato A, il PF24 comprende quattro ambiti disciplinari:

a) Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;

b) Psicologia;

c) Antropologia;

d) Metodologie e tecnologie didattiche.

2. Gli insegnamenti dell’offerta formativa devono essere tutti previsti per un valore pari a 6 crediti formativi universitari (CFU) ciascuno. I CFU corrispondono a 25 ore di impegno complessivo per lo studente, di cui 5 ore di lezioni ed esercizi in aula e 20 ore di studio autonomo. Per ciascuno dei 4 ambiti disciplinari di cui sopra, sarà garantito almeno un insegnamento. Relativamente all’ambito didattico “d” il piano dell’offerta formativa potrà prevedere più di un insegnamento finalizzato alle didattiche disciplinari.

3. Per ricevere la certificazione necessaria ai fini concorsuali è necessario acquisire almeno 6 crediti in tre ambiti disciplinari diversi.

4. Gli insegnamenti del PF24 non possono essere frequentati come corsi singoli.

5. La durata del PF24 è annuale. La frequenza non è obbligatoria e gli esami di profitto potranno essere sostenuti solo al termine delle lezioni. A conclusione del PF24 verrà rilasciata la certificazione come previsto dal DM 616/2017. Gli iscritti che non riescano a completare il percorso entro la sessione straordinaria di esami potranno rinnovare l’iscrizione al percorso, ferma restando la validità dei CFU acquisiti, e secondo le modalità che verranno rese note nel bando annuale.

6. I requisiti e le condizioni di ammissione al PF24 saranno disciplinati attraverso apposito bando annuale.

7. Sarà altresì possibile riconoscere ai fini del PF24 attività formative svolte nei settori scientifico-disciplinari previsti dal DM 616/2017, i cui contenuti siano in linea con le finalità didattiche del percorso formativo stesso. Non saranno in ogni caso riconoscibili attività inferiori ai 6 CFU, né crediti la cui acquisizione risalga a 10 o più anni dalla presentazione della domanda di riconoscimento.

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