art. 4 - Direttore generale

art. 4 - Direttore generale

1. Il Direttore generale, in ottemperanza ai principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, trasparenza e merito, nonché di pari opportunità, è responsabile della complessiva gestione e organizzazione delle attività e dei servizi dell’Ateneo, delle risorse professionali amministrative e tecniche, strumentali e finanziarie e dei risultati raggiunti, in correlazione alle linee di indirizzo strategico formulate dal Consiglio di Amministrazione, nonché della legittimità degli atti e provvedimenti posti in essere.

2. Il Direttore generale, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

a) supporta gli organi dell’Ateneo nella definizione dei documenti di programmazione strategica;

b) supporta gli organi nella definizione dei documenti di bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo; nella redazione della relazione concernente i risultati delle attività di ricerca e di formazione e i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati;

c) coadiuva gli organi nella definizione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale dirigente e tecnico-amministrativo, formulando proposte in merito alla consistenza della dotazione organica, ai profili professionali e alla ripartizione del personale medesimo tra le strutture di servizio;

d) coadiuva gli organi nella definizione degli atti organizzativi assunti nel rispetto delle norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

e) cura l’attuazione dei documenti di programmazione e delle direttive generali definite dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore generale esercita, altresì, le seguenti funzioni:

a) adotta gli atti in materia di organizzazione delle strutture di servizio e di gestione del personale dirigente e tecnico-amministrativo, fatta eccezione per gli atti che non siano di competenza o delegati ai dirigenti o che la legge, lo Statuto o regolamenti di Ateneo non riservino espressamente ad altri organi dell'Università;

b) conferisce gli incarichi, anche di natura non dirigenziale, e i correlati obiettivi, attribuendo le risorse professionali, strumentali e finanziarie connesse alla loro realizzazione; valuta i risultati raggiunti;

c) dirige, coordina, controlla l’attività dei dirigenti e dei responsabili di strutture di servizio, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia; propone l’adozione delle misure previste in materia di responsabilità dirigenziale;

d) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

e) vigila sul rispetto dei requisiti di imparzialità, trasparenza, accesso e pubblicazione di dati, documenti e informazioni, e di semplificazione delle procedure;

f) esercita l’azione disciplinare attribuitagli dalla legge e concorre alla definizione di misure e azioni idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione;

g) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, fatta eccezione per quelli di competenza o delegati ai dirigenti o che la legge, lo Statuto, il presente regolamento o altri regolamenti di Ateneo riservino espressamente ad altri organi dell'Università;

h) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;

i) accetta liberalità e lasciti, sottoscrive convenzioni, contratti e accordi per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ferma restando l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dal presente regolamento; sottoscrive convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, che non rientrano nella competenza del Rettore e di altri organi dell’Ateneo;

j) formula al Consiglio di Amministrazione proposte in materia di liti attive e passive di cui è parte l'Università;

k) predispone una relazione annuale sulle attività svolte e i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, anche ai fini dell’erogazione della retribuzione di risultato.

4. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, unitamente al Rettore, il Direttore generale costituisce la delegazione trattante di parte pubblica; nell’esercizio della predetta funzione, il Direttore generale può avvalersi di un delegato, nominato con proprio decreto.

5. Esercita ogni altra competenza attribuitagli dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento e da altri regolamenti di Ateneo.

6. Assiste senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

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