art. 8 – Manuali di contabilità e bilancio e di controllo di gestione

art. 8 – Manuali di contabilità e bilancio e di controllo di gestione

1. I dettagli della struttura e delle procedure operative del sistema di programmazione e controllo di gestione sono descritti nei Manuali di contabilità e bilancio e di controllo di gestione, cui il presente Regolamento rinvia.

2. Il Manuale di contabilità e bilancio definisce, tra l’altro, nel rispetto della normativa vigente, la struttura del piano dei conti di contabilità generale e fornisce indicazioni sulle modalità di applicazione dei principi contabili.

3. Il Manuale del controllo di gestione definisce, tra l’altro, il piano dei conti di contabilità analitica, il piano delle unità analitiche, la tassonomia dei progetti, il processo da seguire per la costruzione del piano economico-finanziario triennale e del budget, le modalità di gestione dei singoli budget, la definizione degli indicatori di performance, il collegamento tra risorse e obiettivi, nonché le altre attività di controllo di gestione.

4. I Manuali di contabilità e bilancio e di controllo di gestione sono emanati dal Direttore generale con proprio provvedimento, su proposta del responsabile della struttura preposta al bilancio e all’attività di controllo.

5. Le unità analitiche di cui all’articolo 15 e i progetti di cui all’articolo 16 identificano gli oggetti di aggregazione di costi e ricavi cui riferire le singole operazioni contabili. La definizione e le successive modifiche del piano dei conti, del piano delle unità analitiche e della tassonomia dei progetti sono di competenza del responsabile della struttura preposta al bilancio e all’attività di controllo, sentito, per la tassonomia dei progetti di ricerca, il responsabile della struttura preposta ai servizi alla ricerca.

6. Il piano delle unità organizzative descrive l’insieme dei Centri di cui all’articolo 14 e aderisce sempre alla struttura organizzativa.

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