CAPO IV - PROGRAMMAZIONE

CAPO IV - PROGRAMMAZIONE 8861

art. 20 – Budget unico di Ateneo

art. 20 – Budget unico di Ateneo

1. Il processo di programmazione, che confluisce nel Budget unico di Ateneo, è volto a individuare gli obiettivi annuali delle unità organizzative e le risorse necessarie per il loro conseguimento.

2. Il Budget unico di Ateneo si compone del programma degli obiettivi delle unità organizzative e del budget economico e degli investimenti, che ne garantisce la sostenibilità economico-finanziaria di breve periodo. Coincide, per l’esercizio di budget, con le previsioni del piano economico-finanziario; il programma degli obiettivi annuali è articolato in semestri, al fine di agevolare il monitoraggio, in corso d’anno, dello stato d’avanzamento dei risultati. La sostenibilità economico-finanziaria di breve periodo del programma degli obiettivi delle unità organizzative è desunta dal conto economico previsionale e dalla previsione dei flussi di cassa di Ateneo. Al budget economico e degli investimenti è allegato il prospetto contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi di cui all’articolo 4, comma 1, decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.

3. Il processo di predisposizione della bozza di Budget unico di Ateneo è coordinato dalla struttura preposta al controllo di gestione che, in tale veste, supporta le unità organizzative nella predisposizione dei budget di propria pertinenza. Il processo in oggetto si articola nelle seguenti fasi:

a) i Centri di servizio elaborano una proposta di budget comprensiva degli obiettivi annuali e delle previsioni economico-finanziarie di propria pertinenza, e la trasmettono alla struttura preposta al controllo di gestione entro il 30 settembre;

b) i Direttori di Dipartimento, avvalendosi del supporto del responsabile della segreteria amministrativa, elaborano una proposta di budget comprensiva degli obiettivi annuali e delle previsioni economico-finanziarie di propria pertinenza. Il Consiglio di Dipartimento approva la proposta, che viene trasmessa alla struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo di gestione entro il 30 settembre;

c) successivamente, le proposte di budget vengono negoziate con la Direzione generale, per garantire l’armonizzazione con la programmazione strategica;

d) la struttura preposta al controllo di gestione compone quindi la bozza di Budget unico di Ateneo, aggregando i dati ottenuti dalle unità organizzative, sottoponendola al Rettore e al Direttore generale, per il supporto agli organi di cui all’articolo 15, comma 2, Statuto e 4, comma 2, del presente regolamento. Il Rettore presenta la proposta di budget unico di Ateneo al Consiglio di Amministrazione per una prima valutazione;

e) il Consiglio di Amministrazione prende visione della proposta e formula eventuali richieste di revisione;

f) la struttura preposta al controllo di gestione, preso atto delle richieste di revisione formulate dal Consiglio di Amministrazione, sentite le unità organizzative interessate, adegua la proposta di Budget unico di Ateneo e la trasmette al Rettore e al Direttore generale;

g) il Rettore, o un suo delegato, esaminata la proposta di Budget, redige la relazione programmatica, trasmette i due documenti al Collegio dei revisori dei conti e li propone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per l’esercizio delle rispettive competenze.

4. Il Consiglio di Amministrazione approva, entro il 31 dicembre, il Budget unico di Ateneo.

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art. 21 - Bilancio preventivo unico d’Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria

art. 21 - Bilancio preventivo unico d’Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria

1. Contestualmente all’approvazione del Budget, il Consiglio di Amministrazione approva anche il bilancio preventivo unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria.

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art. 22 - Esercizio provvisorio

art. 22 - Esercizio provvisorio

1. Qualora non sia possibile approvare il Budget entro la fine dell’esercizio precedente, il Consiglio di Amministrazione delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a quattro mesi, sulla base dell’ultimo budget approvato.

2. Nel corso dell’esercizio provvisorio, l’Ateneo può sostenere costi e investimenti in misura non superiore, mensilmente, a un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo budget approvato.

3. Non è soggetto a limitazioni o frazionamenti il sostenimento delle seguenti categorie di costo e investimento:

a. costi e investimenti tassativamente regolati dalla legge;

b. costi e investimenti derivanti da obbligazioni già assunte;

c. costi e investimenti coperti da finanziamenti specifici relativi a progetti;

d. altri costi e investimenti il cui sostenimento è necessario a garantire l’ordinario funzionamento dell’Ateneo, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

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Art. 23 - Variazioni di budget e assestamento

Art. 23 - Variazioni di budget e assestamento

1. Le variazioni di budget devono essere effettuate nel rispetto del principio dell’equilibrio economico.

2. Sono approvate dal rispettivo Dirigente le variazioni riferite alle Unità amministrative di primo livello dell’amministrazione centrale, previa acquisizione del visto contabile da parte della struttura preposta al bilancio. Le conseguenti registrazioni vengono effettuate autonomamente.

3. Sono approvate dal Consiglio di dipartimento le variazioni ai Dipartimenti, previa acquisizione del visto contabile da parte della struttura preposta al bilancio. Le registrazioni sono effettuate dalla segreteria amministrativa dello stesso;

4. Sono approvate dai rispettivi Consigli le variazioni di budget tra diversi Dipartimenti, previa acquisizione del visto contabile da parte della struttura preposta al bilancio. Le variazioni sono registrate dalla struttura preposta al bilancio.

5. Sono approvate dal Direttore generale, e registrate dalla struttura preposta al bilancio:

a) le variazioni di budget tra diverse Unità organizzative di primo livello all’interno dell’area servizi amministrativi e tecnici; 

b) variazioni di budget all’interno delle unità analitiche Ateneo comune, Ricerca e Didattica comune.

6.Sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e registrate dalla struttura preposta al bilancio le seguenti variazioni di budget:

a) tra le unità analitiche comuni e le altre unità organizzative;

b) tra unità organizzative appartenenti ad aree diverse;

c) variazioni che comportano incrementi nel budget degli investimenti non coperti da finanziamenti specifici, supportate da una valutazione della sostenibilità economica prospettica effettuata dalla struttura preposta al bilancio.

7. In caso di necessità e urgenza, può provvedere alla variazione del budget il Direttore generale con proprio decreto, sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile successiva.

8. Nel caso in cui si verifichino scostamenti significativi nelle poste economiche previste a budget, la struttura preposta al bilancio provvede a predisporre un assestamento delle stesse da presentare al Consiglio di Amministrazione.

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