art. 22 - Esercizio provvisorio

art. 22 - Esercizio provvisorio

1. Qualora non sia possibile approvare il Budget entro la fine dell’esercizio precedente, il Consiglio di Amministrazione delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a quattro mesi, sulla base dell’ultimo budget approvato.

2. Nel corso dell’esercizio provvisorio, l’Ateneo può sostenere costi e investimenti in misura non superiore, mensilmente, a un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo budget approvato.

3. Non è soggetto a limitazioni o frazionamenti il sostenimento delle seguenti categorie di costo e investimento:

a. costi e investimenti tassativamente regolati dalla legge;

b. costi e investimenti derivanti da obbligazioni già assunte;

c. costi e investimenti coperti da finanziamenti specifici relativi a progetti;

d. altri costi e investimenti il cui sostenimento è necessario a garantire l’ordinario funzionamento dell’Ateneo, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

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