art. 28 - Rendiconto unico di Ateneo

art. 28 - Rendiconto unico di Ateneo

1. Contestualmente alla redazione del bilancio d’esercizio, la struttura preposta al bilancio predispone la bozza del Rendiconto unico di Ateneo in contabilità finanziaria adottando un opportuno sistema tassonomico integrato al sistema di contabilità analitica utile alla riclassificazione dei dati di bilancio in termini di contabilità finanziaria e per la classificazione in missioni e programmi.

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