art. 30 - Controllo di gestione
art. 30 - Controllo di gestione1. Il controllo di gestione è volto a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi formulati dalle unità organizzative in fase di programmazione, anche allo scopo di:
a. stimolare eventuali azioni correttive presso le unità organizzative;
b. supportare i processi di programmazione e controllo strategico.
2.Tale attività di verifica si avvale di appositi indicatori di performance aventi ad oggetto i servizi erogati in termini di costi sostenuti, margini prodotti, volumi e qualità delle attività svolte.
3.Il processo di controllo di gestione è coordinato dalla struttura preposta alle attività di controllo secondo le modalità descritte nel Manuale del controllo di gestione cui si rinvia.