art. 31 - Rendicontazione sociale

art. 31 - Rendicontazione sociale

1. Al fine di dare opportuna diffusione dei risultati della gestione alle categorie di portatori di interessi rispetto agli obiettivi strategici, l’Ateneo predispone, adotta e pubblica il Bilancio sociale redatto secondo quanto previsto nel Manuale del controllo di gestione.

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