TITOLO III – GESTIONE DEL PATRIMONIO

TITOLO III – GESTIONE DEL PATRIMONIO 8861

art. 32 - Elementi del patrimonio

art. 32 - Elementi del patrimonio

1. Il patrimonio è costituito dagli elementi attivi e passivi indicati nello stato patrimoniale.

2. Sono elementi attivi le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie nonché gli elementi dell’attivo circolante. Le immobilizzazioni materiali si possono distinguere, a loro volta, in beni immobili e mobili, secondo le norme del codice civile. Tali beni sono descritti nell’inventario, organizzato per sezioni, secondo le norme contenute nei successivi articoli, e sono tenuti distinti per unità organizzativa di riferimento.

3. Per la valutazione degli elementi del patrimonio si fa riferimento alle norme di legge e ai principi contabili.

8861

art. 33 - Inventario dei beni immobili

art. 33 - Inventario dei beni immobili

1. L'inventario dei beni immobili deve evidenziare:

a) la denominazione, l'ubicazione, la destinazione d’uso;

b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;

c) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;

d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni, desumibili dall’apposito inventario alimentato attraverso il sistema informativo-contabile, che comprende anche le nuove realizzazioni e le eventuali migliorie su beni immobili di proprietà di terzi.

2. I beni immobili sono altresì classificati in appositi elenchi, distinguendo quelli disponibili da quelli indisponibili. Il passaggio dall’elenco dei beni disponibili a quello dei beni indisponibili, e viceversa, è approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

3. Al fine di una gestione efficiente del patrimonio immobiliare, viene tenuto apposito elenco dei beni immobili che producono ricavi, con indicazione del ricavo prodotto da ciascuno.

4. Gli immobili di cui si prevede l’acquisizione o, rispettivamente, la cessione devono essere indicati nel “Piano triennale di investimento”. Il Piano viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione entro tempi utili alla successiva trasmissione al Ministero.

8861

art. 34 - Consegnatari dei beni immobili

art. 34 - Consegnatari dei beni immobili

1. I beni immobili o parti di essi devono avere un consegnatario che risponda dell’affidamento secondo le norme di contabilità dello Stato.

2. Il consegnatario degli immobili di Ateneo è il Direttore Generale che può individuare e delegare dei sub-consegnatari a cui sono affidati gli immobili o porzioni di essi. In tal caso la responsabilità passa al sub-consegnatario.

3. Ogni variazione di destinazione d’uso degli spazi deve essere richiesta al Direttore Generale e debitamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

8861

art. 35 - Inventario dei beni mobili

art. 35 - Inventario dei beni mobili

1. L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e la descrizione secondo natura e specie;

b) la collocazione e il consegnatario;

c) la quantità e il numero progressivo d’inventario;

d) il valore di acquisizione e i successivi adeguamenti e variazioni, desumibili dall’apposito inventario alimentato attraverso il sistema informativo-contabile, che comprende anche le immobilizzazioni immateriali, diverse da quelle rientranti nell’inventario dei beni immobili.

2. Ai fini dell’inventario, i beni mobili sono classificati, nel sistema informativo-contabile, in categorie e classi definite nel Manuale di contabilità e bilancio.

8861

art. 36 - Consegnatari dei beni mobili

art. 36 - Consegnatari dei beni mobili

1. I consegnatari sono i responsabili dei beni mobili soggetti ad inventariazione come di seguito indicato:

a) per gli uffici amministrativi centrali: il Direttore Generale

b) per i Dipartimenti: il Direttore di dipartimento;

c) per il sistema Bibliotecario: il Responsabile

2. I consegnatari sono tenuti alla resa del relativo conto giudiziale da presentare alla Corte dei Conti nei modi stabiliti dall’Ateneo.

3. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna con apposito verbale ai consegnatari

4. In caso di sostituzione dei consegnatari, la consegna ha luogo tramite verbale sottoscritto digitalmente dal cessante e dal subentrante, nonché dal Direttore generale o dal funzionario da questi delegato.

5. L’elenco dei beni consegnati viene conservato nel sistema del protocollo informatico dell’Ateneo.

6. I consegnatari possono individuare e delegare, a loro volta, dei sub-consegnatari.

8861

art. 37 - Carico e scarico dei beni mobili

art. 37 - Carico e scarico dei beni mobili

1. I beni mobili vengono inseriti nell’inventario con l’indicazione dell’ubicazione sulla base di apposita documentazione prodotta dal competente ufficio e firmata dal consegnatario per presa in carico.

2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo o facilmente deteriorabili.

3. La registrazione in diminuzione dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi è disposta con provvedimento dei consegnatari.

8861

art. 38 - Ricognizione dei beni mobili

art. 38 - Ricognizione dei beni mobili

1. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili e al rinnovo degli inventari a cura dei consegnatari. In tale sede, ove necessario, si provvede alla rivalutazione dei beni anche ai fini contabili.

8861

art. 39 - Automezzi

art. 39 - Automezzi

1. Consegnatario degli automezzi è il Direttore generale che può nominare con apposito provvedimento dei sub consegnatari.

2. Il consegnatario o i sub consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che:

i. i loro utilizzo sia conforme alle finalità istituzionali di Ateneo;

ii. il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano annotati in apposito libretto di marcia fornito dall'ufficio competente.

8861