art. 33 - Inventario dei beni immobili

art. 33 - Inventario dei beni immobili

1. L'inventario dei beni immobili deve evidenziare:

a) la denominazione, l'ubicazione, la destinazione d’uso;

b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;

c) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;

d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni, desumibili dall’apposito inventario alimentato attraverso il sistema informativo-contabile, che comprende anche le nuove realizzazioni e le eventuali migliorie su beni immobili di proprietà di terzi.

2. I beni immobili sono altresì classificati in appositi elenchi, distinguendo quelli disponibili da quelli indisponibili. Il passaggio dall’elenco dei beni disponibili a quello dei beni indisponibili, e viceversa, è approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

3. Al fine di una gestione efficiente del patrimonio immobiliare, viene tenuto apposito elenco dei beni immobili che producono ricavi, con indicazione del ricavo prodotto da ciascuno.

4. Gli immobili di cui si prevede l’acquisizione o, rispettivamente, la cessione devono essere indicati nel “Piano triennale di investimento”. Il Piano viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione entro tempi utili alla successiva trasmissione al Ministero.

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