art. 34 - Consegnatari dei beni immobili
art. 34 - Consegnatari dei beni immobili1. I beni immobili o parti di essi devono avere un consegnatario che risponda dell’affidamento secondo le norme di contabilità dello Stato.
2. Il consegnatario degli immobili di Ateneo è il Direttore Generale che può individuare e delegare dei sub-consegnatari a cui sono affidati gli immobili o porzioni di essi. In tal caso la responsabilità passa al sub-consegnatario.
3. Ogni variazione di destinazione d’uso degli spazi deve essere richiesta al Direttore Generale e debitamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.