art. 34 - Consegnatari dei beni immobili

art. 34 - Consegnatari dei beni immobili

1. I beni immobili o parti di essi devono avere un consegnatario che risponda dell’affidamento secondo le norme di contabilità dello Stato.

2. Il consegnatario degli immobili di Ateneo è il Direttore Generale che può individuare e delegare dei sub-consegnatari a cui sono affidati gli immobili o porzioni di essi. In tal caso la responsabilità passa al sub-consegnatario.

3. Ogni variazione di destinazione d’uso degli spazi deve essere richiesta al Direttore Generale e debitamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

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