art. 35 - Inventario dei beni mobili

art. 35 - Inventario dei beni mobili

1. L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e la descrizione secondo natura e specie;

b) la collocazione e il consegnatario;

c) la quantità e il numero progressivo d’inventario;

d) il valore di acquisizione e i successivi adeguamenti e variazioni, desumibili dall’apposito inventario alimentato attraverso il sistema informativo-contabile, che comprende anche le immobilizzazioni immateriali, diverse da quelle rientranti nell’inventario dei beni immobili.

2. Ai fini dell’inventario, i beni mobili sono classificati, nel sistema informativo-contabile, in categorie e classi definite nel Manuale di contabilità e bilancio.

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