art. 37 - Carico e scarico dei beni mobili

art. 37 - Carico e scarico dei beni mobili

1. I beni mobili vengono inseriti nell’inventario con l’indicazione dell’ubicazione sulla base di apposita documentazione prodotta dal competente ufficio e firmata dal consegnatario per presa in carico.

2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo o facilmente deteriorabili.

3. La registrazione in diminuzione dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi è disposta con provvedimento dei consegnatari.

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