art. 38 - Ricognizione dei beni mobili

art. 38 - Ricognizione dei beni mobili

1. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili e al rinnovo degli inventari a cura dei consegnatari. In tale sede, ove necessario, si provvede alla rivalutazione dei beni anche ai fini contabili.

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