art. 39 - Automezzi
art. 39 - Automezzi1. Consegnatario degli automezzi è il Direttore generale che può nominare con apposito provvedimento dei sub consegnatari.
2. Il consegnatario o i sub consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che:
i. i loro utilizzo sia conforme alle finalità istituzionali di Ateneo;
ii. il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano annotati in apposito libretto di marcia fornito dall'ufficio competente.