art. 40 - Principi generali
art. 40 - Principi generali1. L’Università, quale istituzione dotata di personalità giuridica, è unico centro d’imputazione degli effetti giuridici dell’attività negoziale, che viene esercitata nella piena capacità di diritto pubblico e privato, nell’ambito dei propri fini istituzionali.
2. L’attività contrattuale relativa agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni e ai servizi in genere è disciplinata dal presente regolamento e dalle disposizioni dei regolamenti interni, nel rispetto della normativa vigente.