art. 42 - Uso della carta di credito
art. 42 - Uso della carta di credito1. È consentito l’uso delle carte di credito, come strumento di pagamento, entro adeguati limiti quantitativi. L’autorizzazione al rilascio della carta di credito è data dal Direttore generale previa motivata richiesta degli utenti.
2. L’uso è, in ogni caso, limitato all’ambito istituzionale della spesa. Possono esserne fruitori: il Rettore, il Pro Rettore vicario, il Direttore generale, i responsabili delle strutture di livello dirigenziale, i direttori di dipartimento.
3. Le modalità di fruizione sono definite da apposito regolamento.