art. 42 - Uso della carta di credito

art. 42 - Uso della carta di credito

1. È consentito l’uso delle carte di credito, come strumento di pagamento, entro adeguati limiti quantitativi. L’autorizzazione al rilascio della carta di credito è data dal Direttore generale previa motivata richiesta degli utenti.

2. L’uso è, in ogni caso, limitato all’ambito istituzionale della spesa. Possono esserne fruitori: il Rettore, il Pro Rettore vicario, il Direttore generale, i responsabili delle strutture di livello dirigenziale, i direttori di dipartimento.

3. Le modalità di fruizione sono definite da apposito regolamento.

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