art. 44 - Manutenzioni edilizie

art. 44 - Manutenzioni edilizie

1. Per l’esecuzione di lavori manutentivi del patrimonio immobiliare esistente si fa espresso riferimento alla disciplina di legge e regolamentare in materia.

2. È ammesso il ricorso all’esecuzione dei lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria secondo le modalità e nei limiti previsti, per valore e materia, dal relativo regolamento di Ateneo.

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