art. 44 - Manutenzioni edilizie
art. 44 - Manutenzioni edilizie1. Per l’esecuzione di lavori manutentivi del patrimonio immobiliare esistente si fa espresso riferimento alla disciplina di legge e regolamentare in materia.
2. È ammesso il ricorso all’esecuzione dei lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria secondo le modalità e nei limiti previsti, per valore e materia, dal relativo regolamento di Ateneo.