art. 49 – Convenzioni, contratti, accordi e altri atti riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione
art. 49 – Convenzioni, contratti, accordi e altri atti riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione1. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutti i contratti, le convenzioni, gli accordi e le relative funzioni ad esso attribuiti dallo Statuto dell’Università. In particolare, il Consiglio di Amministrazione adotta gli atti posti in essere per:
a. assumere mutui e finanziamenti;
b. costituire ipoteche e prestare garanzie reali od obbligatorie;
c. conferire procura per agire e resistere in giudizio;
d. transigere giudizialmente e stragiudizialmente;
e. vendere, locare, concedere in uso, permutare e acquistare beni immobili, costituire servitù ed altri diritti reali su di essi;
f. stipulare contratti di leasing immobiliare;
g. stipulare le assicurazioni obbligatorie per legge, l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi e quelle non attinenti a specifiche esigenze organizzative dei dipartimenti;
h. stipulare contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
i. consentire l’uso del sigillo, sponsorizzare attività commerciali ai fini di autopromozione;
j. affidare il servizio di cassa e tesoreria dell’Università;
k. negoziare valori mobiliari;
l. accettare liberalità e lasciti aventi ad oggetto beni immobili, universalità di mobili o beni mobili registrati, nonché aventi ad oggetto beni mobili, quando non rivestano carattere di modico valore, ai sensi dell’art. 783 del codice civile, o siano di importo pari o superiore agli euro 5.000, previo parere, per quanto di sua competenza, del Senato Accademico;
m. deliberare in materia di proprietà intellettuale, start up e spin off universitari, previo parere, per quanto di sua competenza, del Senato Accademico e nel rispetto di quanto previsto da regolamento di Ateneo;
n. deliberare la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali e altre forme associative di diritto pubblico e privato, nazionali ed internazionali, previo parere, per quanto di sua competenza, del Senato Accademico.
2. Il Consiglio di Amministrazione adotta altresì gli atti di autorizzazione e di monitoraggio di contratti, convenzioni e accordi di competenza dei dipartimenti secondo quanto previsto dall’articolo 52, commi 3, 4, 5, 6 e articolo 60 del presente regolamento.