CAPO IV – FORMA DEI CONTRATTI

CAPO IV – FORMA DEI CONTRATTI 8861

art. 56 - Forma dei contratti

art. 56 - Forma dei contratti

1. Il Rettore, il Direttore generale e i responsabili delle unità organizzative di primo livello competenti, o loro delegati, stipulano i contratti mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’Ateneo o mediante scrittura privata, secondo la normativa vigente.

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art. 57 - Ufficiale Rogante

art. 57 - Ufficiale Rogante

1. L’Ufficiale Rogante redige e riceve, a tutti gli effetti legali, gli atti e i contratti in forma pubblica dell’amministrazione universitaria e assiste alle gare pubbliche, indette con la forma della procedura aperta o ristretta, redigendone il relativo verbale.

2. Le funzioni di Ufficiale Rogante sono attribuite dal Direttore generale ad un funzionario appartenente alla carriera amministrativa dell’Università.

3. Il funzionario designato quale Ufficiale Rogante tiene un repertorio in conformità alla legge notarile e alle leggi tributarie.

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