art. 57 - Ufficiale Rogante
art. 57 - Ufficiale Rogante1. L’Ufficiale Rogante redige e riceve, a tutti gli effetti legali, gli atti e i contratti in forma pubblica dell’amministrazione universitaria e assiste alle gare pubbliche, indette con la forma della procedura aperta o ristretta, redigendone il relativo verbale.
2. Le funzioni di Ufficiale Rogante sono attribuite dal Direttore generale ad un funzionario appartenente alla carriera amministrativa dell’Università.
3. Il funzionario designato quale Ufficiale Rogante tiene un repertorio in conformità alla legge notarile e alle leggi tributarie.