art. 59 – Contratti per attività di ricerca e didattica
art. 59 – Contratti per attività di ricerca e didattica1. Indipendentemente da soglie di valore, tutte le convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, di cui all’articolo 52, comma 1, lettera a), b), c), e), devono prevedere, oltre agli elementi essenziali del contratto, il responsabile scientifico, la struttura di afferenza, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna l’Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.
2. È fatto salvo quanto previsto nel regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi e le indicazioni e prescrizioni contenute in bandi, avvisi o altri atti che disciplinano specificamente le singole convenzioni, contratti e accordi.