CAPO VI – PERSONALE
CAPO VI – PERSONALE 8861art. 61 - Compensi aggiuntivi al personale
art. 61 - Compensi aggiuntivi al personale1. Al fine di valorizzare qualificati apporti nel campo della didattica, ricerca e gestione, correlati alle finalità istituzionali dell’Ateneo, possono essere corrisposti al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo e ai collaboratori esperti linguistici, anche a tempo determinato, compensi aggiuntivi, comunque denominati ove previsto dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna di Ateneo.
2. Si fa espresso riferimento, per le modalità applicative, alla vigente regolamentazione per la corresponsione di compensi aggiuntivi al personale.
art. 62 - Erogazioni varie e servizi sociali, ricreativi, sportivi e culturali
art. 62 - Erogazioni varie e servizi sociali, ricreativi, sportivi e culturali1. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente il finanziamento dei servizi volti a favorire iniziative di carattere sociale, ricreativo, sportivo e culturale in favore del personale. In particolare, i finanziamenti sono finalizzati a:
a. promuovere servizi ed erogare sussidi a sostegno della qualità di vita e del benessere organizzativo;
b. realizzare azioni positive dirette alla soluzione di problematiche sociali collegate al rapporto di lavoro;
c. attivare servizi sociali, ricreativi, sportivi, culturali e di sostegno socio sanitario.