ART. 7 ACCORDI DI RISERVATEZZA E LORO VALIDITÀ

ART. 7 ACCORDI DI RISERVATEZZA E LORO VALIDITÀ

1. Il modulo per l’attivazione dell’iter, così come i moduli per gli accordi di riservatezza, redatti dall’Ateneo sono da considerarsi parte integrante del presente Regolamento:

 

Allegato A1. Accordo di riservatezza per richiedenti la carriera alias appartenenti alla comunità studentesca di Ateneo, nonché per studenti/studentesse Erasmus e per richiedenti la sola identità alias.

 

Allegato A2. Accordo di riservatezza per richiedenti appartenenti al Personale tecnico – amministrativo e bibliotecario, CEL e per richiedenti la sola identità alias.

 

Allegato A3. Accordo di riservatezza per richiedenti la carriera alias appartenenti al Personale docente (anche a contratto) e ricercatore; assegnisti/e di ricerca e per richiedenti la sola identità alias.

 

2. L’accordo di riservatezza avrà efficacia a partire dalla sua sottoscrizione e sarà rinnovato al termine del periodo di riferimento sottoscritto previa verifica dell’attualità delle condizioni che ne giustifichino la prosecuzione.

 

3. L'efficacia dell'accordo cessa al momento della produzione della sentenza definitiva di rettificazione di attribuzione di sesso emessa dal Tribunale competente.

 

4. Nel caso in cui la persona richiedente consegua il titolo finale senza che sia intervenuta sentenza del Tribunale, tutti gli atti di carriera si intenderanno riferiti ai dati anagrafici della persona richiedente e conseguentemente saranno emesse le certificazioni e redatta la pergamena di laurea.

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