Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Oggetto del regolamento è la definizione dei criteri di gestione dei progetti istituzionali, nazionali e internazionali, come meglio specificato nel successivo art. 2, e per il conseguente trattamento degli overhead forfettari e dei costi del personale.

Lo scopo del presente regolamento è quello di definire la destinazione dei prelievi, come descritto al successivo art. 3, attraverso la quota parte degli overhead forfettari e la quota dei costi di personale esposti a rimborso nei progetti.

I prelievi sono destinati:

Ø  alla struttura cui afferisce il progetto;

Ø  all’Ateneo, per alimentare i seguenti Fondi:

-          Fondo Ricerca di Ateneo, volto a sostenere, a vario titolo, le attività di ricerca svolte nell’Ateneo

-          Fondo per la premialità, ai sensi dell’art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240.

Ciascun Fondo segue regole proprie, definite dai rispettivi regolamenti e comunque nel rispetto della normativa nazionale.

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