Art. 5 – Utilizzo della quota di Ateneo

Art. 5 – Utilizzo della quota di Ateneo

La quota di Ateneo viene destinata per il 40% al Fondo Ricerca di Ateneo e per il 60% al Fondo per la premialità, ai sensi dell’art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240.

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