Articolo 3 Valutazione annuale
Articolo 3 Valutazione annuale1. I professori e i ricercatori dell’Università degli Studi di Trieste sono valutati, con cadenza annuale, ai sensi dell’articolo 6 comma 7 legge n. 240 del 2010.
2. La valutazione concerne l’attività didattica, di ricerca e gestionale svolta dal singolo docente.
3. Gli esiti della valutazione producono i loro effetti ai fini della partecipazione alle commissioni di abilitazione, di selezione e di progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca. È fatto salvo quanto previsto dal Titolo III con riferimento all’attribuzione degli scatti stipendiali.