TITOLO III ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI

TITOLO III ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI 8861

Articolo 6 Finalità e ambito di applicazione

Articolo 6 Finalità e ambito di applicazione

1.         Il presente Titolo disciplina, ai sensi dell’articolo 6 comma 14 legge n. 240 del 2010, le modalità e i criteri di attribuzione dello scatto stipendiale, di cui all’articolo 8 legge n. 240 del 2010. 

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Articolo 7 Procedimento e criteri valutativi

Articolo 7 Procedimento e criteri valutativi

1.         Il processo funzionale all’attribuzione dello scatto stipendiale è avviato d’ufficio dall’Amministrazione, con cadenza quadrimestrale, con la pubblicazione sul portale web dell’Ateneo di apposito Avviso, contente l’elenco dei soggetti che hanno concluso il periodo utile ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale. Da tale elenco vengono esclusi d’ufficio i docenti che, ai sensi dell’articolo 2 comma 8, non abbiano formulato la domanda di attribuzione dello scatto in occasione della presentazione della relazione triennale.

2.         Il diritto all’attribuzione della progressione economica spetta al docente che, ai sensi dell’articolo 4, ottenga una valutazione positiva nell’anno accademico in corso al momento della maturazione della classe stipendiale.

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Articolo 8 Attribuzione della classe stipendiale

Articolo 8 Attribuzione della classe stipendiale

1.         Il Rettore dispone, con proprio decreto, l’attribuzione della classe stipendiale a favore degli aventi diritto ai sensi dell’articolo 7. Gli effetti giuridici dell’attribuzione della classe decorrono dalla data di maturazione del diritto; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.

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Articolo 9 Mancata attribuzione della classe stipendiale

Articolo 9 Mancata attribuzione della classe stipendiale

1.         I professori e i ricercatori che, ai sensi dell’articolo 7, non conseguono una valutazione positiva o che, pur essendovi legittimati, non presentano domanda di attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi dell’articolo 2 comma 8, possono formalizzare una nuova richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale trascorso almeno un anno dalla data della precedente maturazione.

2.         Ai sensi dell’articolo 6 comma 14 legge n. 240 del 2010, in caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale per effetto delle casistiche contemplate dal comma precedente, la somma corrispondente viene conferita al Fondo di Ateneo per la premialità, di cui all’articolo 9 legge n. 240 del 2010.

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