Art. 3 – Definizioni

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, si riportano le seguenti definizioni:

a) dispositivi di protezione collettiva (DPC): si intendono tutti i dispositivi che hanno il compito di limitare un rischio o contenere un danno per la salute di tutti i lavoratori presenti. Si distinguono dai dispositivi di protezione individuale (DPI) in quanto a differenza di questi ultimi ciascun dispositivo protegge un insieme di persone esposte ad un certo rischio anziché solamente una singola persona;

b) utilizzo: uso abituale del DPC da parte dell’utilizzatore nella sua normale attività lavorativa e per le attività istituzionali, in quelle situazioni che comportano o possono comportare rischio per la collettività;

c) gestione: insieme dei controlli e verifiche dei processi che interessano i DPC nonché l’attuazione dei relativi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte degli utenti ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

e) prevenzione: l'insieme di azioni finalizzate ad impedire o ridurre il rischio, ossia la probabilità che si verifichino eventi non desiderati sul luogo di impiego;

f) protezione: attuazione di azioni o di funzioni di difesa contro eventuali danni. 

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