Art. 5 – Campo di applicazione
Art. 5 – Campo di applicazione1. Tutte le Strutture dell’Università devono attenersi a quanto previsto nel presente regolamento ed in particolare quelle che utilizzano e gestiscono dei DPC per le attività di ricerca e didattica. La gestione dei DPC rimane in capo all’amministrazione centrale.
2. Il regolamento deve essere applicato e rispettato dal personale dipendente o che, a qualunque titolo svolga la propria prestazione presso l’Università, dagli studenti nonché soggetti terzi, pubblici o privati, che gestiscono attività insediate negli spazi universitari.