Articolo 2 (Autonomia del Garante)

Articolo 2 (Autonomia del Garante)
  1. Il Garante non è soggetto ad alcuna dipendenza gerarchica o funzionale e adempie alle sue funzioni in piena autonomia.
  2. L’amministrazione universitaria assicura al Garante le condizioni e i mezzi necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.
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