Articolo 3 (Procedimento di nomina, durata e revoca dell’incarico)
Articolo 3 (Procedimento di nomina, durata e revoca dell’incarico)
Il Garante è scelto tra persone di idonea qualificazione, esterne all’Ateneo, con le quali non sia mai stato posto in essere, in precedenza, un rapporto di servizio, che non abbiano ricoperto incarichi o cariche politiche o sindacali a qualsiasi livello o siano politicamente attivi, che non abbiano liti pendenti anche concluse e comunque che non si trovino in situazioni che possano comportare il sorgere di un conflitto di interessi con l’Ateneo tale da limitare la libertà e l’indipendenza verso l’amministrazione medesima e le sue strutture.
Il Garante è designato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, e nominato con decreto rettorale. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
Il Rettore provvede a pronunciare la decadenza con proprio decreto qualora, dopo la nomina, il Garante comunichi o venga comunque accertata l’esistenza di cause originarie o sopravvenute di parentela o incompatibilità, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 39/2013, dalla l. n. 241/1990 e dal Codice etico e di comportamento.
L’incarico del Garante può essere revocato con decreto del Rettore a seguito di motivata mozione di censura per motivi gravi. La mozione deve essere approvata dalla maggioranza dei tre quinti dei componenti il Senato Accademico.
Qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Rettore dovrà provvedere alla convocazione del Senato Accademico per la nuova nomina del Garante entro 30 giorni dalla constatazione della cessazione.