Articolo 4 (Funzioni)

Articolo 4 (Funzioni)
  1. Il Garante ha il compito di intervenire per la tutela di chiunque facente parte della comunità di Ateneo si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, carenze, disfunzioni o ritardi imputabili ad atti, provvedimenti o comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università.
  2. Il Garante che, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi atti o comportamenti per i quali possa configurarsi una responsabilità disciplinare, penale o profili di violazione del Codice etico e di comportamento, interrompe senza ritardo l’istruttoria, investendo della questione il Rettore, il quale si avvarrà degli organi preposti allo scopo.
  3. Il Garante non interviene o sospende il suo intervento su atti o fatti in riferimento ai quali risultino pendenti procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria o ricorsi amministrativi.
  4. Il Garante può proporre soluzioni di tipo conciliativo per la risoluzione delle controversie.
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