Articolo 6 (Relazione del Garante)

Articolo 6 (Relazione del Garante)
  1. Il Garante trasmette al Rettore entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sulla attività svolta nell’anno precedente contenente anche, sulle questioni emerse, eventuali segnalazioni e proposte di modifiche ed integrazioni alle norme vigenti, di miglioramento della organizzazione della didattica, della ricerca e della organizzazione amministrativa di supporto diretto ai suddetti fini istituzionali. Relazioni specifiche su questioni di particolare rilievo possono essere presentate anche in corso d’anno.
8861