Art. 3 - Sanzioni

Art. 3 - Sanzioni

Per le violazioni delle norme sancite nel presente regolamento vengono applicate, ai soggetti individuati come responsabili, le sanzioni previste dalla legge.

Per il personale dipendente o che, a qualunque titolo, svolga la propria prestazione presso l’Università e per gli studenti, la violazione delle norme comporta l’applicazione di provvedimenti disciplinari, nel rispetto del principio di proporzionalità, e qualora si configuri l’ipotesi di reato, la denuncia all’Autorità giudiziaria.

Nel caso di violazioni da parte di utenti esterni all’Ateneo, che possano configurare anche fattispecie di reato, l’Università provvede tempestivamente ad informare l’Autorità giudiziaria e adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.   

L’Università si riserva altresì di agire in sede civile e penale, anche al fine di richiedere eventuali risarcimenti dei danni subiti in conseguenza delle violazioni del presente regolamento.

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