Art. 4 - Accesso

Art. 4 - Accesso

L’accesso agli spazi dell’Ateneo può essere libero o controllato. L’accesso ai pedoni è consentito liberamente in tutte le zone definite pubbliche, all’esterno degli edifici e all’interno. L’accesso ai veicoli è regolato dal Titolo IV del presente Regolamento.

Di seguito sono dettagliate le due tipologie di aree, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo.

Sono aree ad accesso libero:

          i piazzali esterni, le aree verdi all’interno dei comprensori universitari e le aree esterne di pertinenza degli edifici e di proprietà/diritto d’uso dell’Ateneo;

          atri, corridoi e scale che portano alle aule, uffici e agli spazi di servizio;

          servizi igienici che si attestano su atri e corridoi aperti al pubblico, a meno di quelli eventualmente riservati al personale e a tale scopo chiaramente indicati. 

Sono aree ad accesso controllato, con modalità rilevabili all’ingresso delle stesse e rese pubbliche sul sito di Ateno, le aeree di seguito indicate, unitamente alle relative pertinenze:

          front office;

          aule didattiche, sale studio e sale lettura/consultazione delle biblioteche;

          laboratori didattici e di ricerca;

          uffici dell’Amministrazione Centrale;

          studi, uffici e laboratori assegnati ai Dipartimenti

          locali tecnici e loro pertinenze

L’accesso ai locali tecnici e di servizio per i sistemi impiantistici e le reti infrastrutturali rimane consentito solo ed esclusivamente al personale autorizzato dagli uffici competenti.

L’accesso agli spazi interni è consentito solo negli orari di apertura degli edifici, riportati all’ingresso degli stessi.

Qualsiasi accesso al di fuori di questi orari va autorizzato dai Responsabili delle strutture e comunicato, a loro cura, all’Ufficio Servizi Generali.

L’accesso del pubblico agli spazi interni è consentito in occasione di eventi e manifestazioni, organizzati dall’Ateneo o da questo autorizzati, ed è soggetto alle norme di comportamento riportate nel presente regolamento.

Il pubblico può accedere con animali solo nelle aree esterne, con le eccezioni di cui all’articolo seguente, e purché gli stessi siano tenuti al guinzaglio. I proprietari degli animali sono tenuti a mantenere decorosi e puliti gli spazi frequentati e a raccogliere e smaltire le deiezioni a proprio carico, utilizzando i contenitori per la raccolta indifferenziata presenti nelle aree esterne. Al personale e agli studenti non è consentito introdurre animali negli spazi ad accesso controllato, con l’eccezione dei cani guida e di quelli autorizzati, per motivi di ricerca, dai responsabili delle strutture.       

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