TITOLO IV – ACCESSO E SOSTA NELLE AREE ESTERNE E UTILIZZO DI FACILITIES

TITOLO IV – ACCESSO E SOSTA NELLE AREE ESTERNE E UTILIZZO DI FACILITIES 8861

Art. 10 - Regole Generali

Art. 10 - Regole Generali

La circolazione e la sosta degli automezzi, motoveicoli, biciclette e altri ausili per la mobilità nelle aree universitarie devono avvenire in modo da non costituire mai pericolo o intralcio alle attività, garantendo che le vie di circolazione, gli accessi e gli spazi in prossimità degli ingressi alle strutture restino sempre sgombri, al fine di assicurarne l’utilizzo in caso di emergenza, di urgenza o di necessità. Gli autoveicoli, i motoveicoli e le biciclette devono essere parcheggiati esclusivamente all’interno degli appositi stalli di sosta. Nel caso in cui gli stalli risultino tutti occupati, è obbligatorio uscire dal perimetro universitario.

In prossimità di ogni edificio saranno predisposti degli stalli, opportunamente evidenziati in giallo, e riservati esclusivamente alla sosta di: mezzi di soccorso, veicoli delle persone disabili muniti di apposito contrassegno, mezzi di servizio e mezzi di fornitori e corrieri per attività di carico e scarico merci.

Qualsiasi veicolo stazioni, anche temporaneamente, in queste aree, verrà rimosso e le spese della rimozione saranno addebitate al proprietario del veicolo.

Gli utenti sono personalmente responsabili degli eventuali danni arrecati per fatto proprio agli altri veicoli parcheggiati, agli impianti, alle attrezzature, al personale o a terzi. Il danno deve essere segnalato non appena riscontrato al servizio di vigilanza e comunque prima dell’uscita del veicolo dall’area di sosta. Successivamente la segnalazione deve essere portata a conoscenza dell’Ufficio competente, indicato sul sito di Ateneo, nella sezione dedicata in modo tempestivo.

L’utilizzo dei parcheggi autorizzati comporta, da parte degli utenti, la piena accettazione del presente regolamento. I conducenti devono in ogni caso rispettare le indicazioni fornite in forma verbale, all’occorrenza, dal servizio di vigilanza di Ateneo.

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Art. 11 - Accesso e sosta nelle aree di pertinenza dell’Ateneo

Art. 11 - Accesso e sosta nelle aree di pertinenza dell’Ateneo

L’accesso dei veicoli nelle aree universitarie di pertinenza dell’Ateneo avviene attraverso i varchi di controllo, i quali possono essere presidiati, ed è consentito ad automezzi, motoveicoli, e mezzi di trasporto per la mobilità dolce. La sosta è consentita nelle aree individuate dalla segnaletica, dedicate alle diverse tipologie di mezzi, a titolo gratuito e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Gli stalli sono riservati al personale dipendente. L’accesso di veicoli di ospiti e di visitatori occasionali è consentito nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.

L’accesso di fornitori di beni e servizi deve essere espressamente autorizzato, e la sosta di camion, camper, rimorchi e mezzi pesanti è consentita solo temporaneamente, per l’espletamento delle funzioni per cui si richiede l’autorizzazione.

Il personale dipendente che svolga la propria prestazione presso l’Università, può sostare all’interno dell’Ateneo, solo ed esclusivamente negli appositi stalli. A tal fine, è necessario ottenere un’autorizzazione, a carattere permanente fino alla cessazione del rapporto, previa richiesta da effettuare seguendo la procedura descritta nelle Linee Guida.

Oltre al rispetto delle regole generali di cui all’art. 10 del presente regolamento, i dipendenti autorizzati all’accesso e al parcheggio dell’autoveicolo all’interno delle aree universitarie devono esporre sempre in maniera visibile il contrassegno rilasciato dall’Ufficio competente, indicato sul sito di Ateneo, nella sezione dedicata.

Hanno diritto di accesso, senza previo permesso:

          i mezzi di emergenza e soccorso, ambulanze, vigili del fuoco, forze dell’ordine, polizia locale;

          Rettore, Pro-Rettore, Direttore Generale;

          i mezzi di servizio appartenenti al parco mezzi universitario;

          i mezzi attrezzati per la raccolta rifiuti urbani e i mezzi dei servizi di pubblica utilità, per il tempo necessario al completamento delle operazioni;

          i servizi di taxi.

Di norma, non è consentita la sosta al di fuori dell’orario di servizio/lavoro. In caso di motivate esigenze, è possibile lasciare i veicoli in sosta all’interno dell’Ateneo anche al di fuori di questi orari, previa comunicazione da effettuarsi secondo le modalità descritte sul sito di Ateneo, che riporti l’afferenza alla struttura, la motivazione della richiesta e il periodo previsto per la sosta.

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Art. 12 - Utilizzo di facilities

Art. 12 - Utilizzo di facilities

Per i possessori di veicoli elettrici è possibile fruire delle postazioni di ricarica dedicate al personale di Ateneo.

A tal fine e per permettere un corretto e razionale utilizzo delle stesse, è necessario manifestare l’interesse all’atto della richiesta del permesso di accesso e parcheggio. L’utilizzo della colonnina è subordinato al rispetto della procedura descritta nelle Linee Guida, che garantisce a tutti la possibilità di fruire gratuitamente delle stazioni di ricarica per slot orari definiti.

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Art. 13 - Permessi e limitazioni

Art. 13 - Permessi e limitazioni

Possono richiedere il permesso di accesso e sosta soggetti diversi dai dipendenti universitari, limitatamente alle seguenti casistiche:

  • Rappresentanti di Enti, Società e Organizzazioni

I soggetti con i quali l’Università instaura in maniera diretta e personale, per forza di legge, regolamento interno o per volontà, un rapporto di collaborazione e di servizio possono accedere e parcheggiare, previa segnalazione all’Ufficio competente, indicato sul sito di Ateneo, nella sezione dedicata che rilascia il permesso di ingresso, anche verbale, comunicandolo agli addetti ai varchi e al servizio di vigilanza. La sosta è ammessa solo ed esclusivamente nelle aree dedicate, negli stalli che risultano liberi o negli spazi riservati.

 

  • Altre categorie di utenti

Per finalità di servizio è consentito l’accesso ed il parcheggio, mediante permesso da richiedere preventivamente secondo le modalità riportate nelle Linee Guida, alle seguenti categorie:

          accompagnatori di utenti disabili;

          ditte fornitrici che devono effettuare operazioni di carico e scarico merci che richiedono una permanenza prolungata;

          ditte che devono effettuare attività manutentiva.

 

L’Università potrà disporre, in caso di svolgimento di eventi o per esigenze particolari, la preclusione all’accesso e/o al parcheggio di autoveicoli nelle sedi universitarie o in alcune aree di sosta; l’interdizione delle aree, a carattere temporaneo, sarà indicata da segnaletica evidente la cui apposizione e rimozione sarà a cura del servizio di vigilanza.

I veicoli non possono altresì parcheggiare nelle aree temporaneamente interdette per lavori di pulizia, manutenzione, potature o altre attività di manutenzione ordinaria o straordinaria; l’interdizione delle aree, a carattere temporaneo e evidenziata con anticipo da appositi avvisi, sarà indicata da segnaletica evidente la cui apposizione e rimozione sarà a cura del servizio di vigilanza.

In ogni caso non è ammessa la sosta al di fuori degli spazi delimitati anche se il mezzo non intralcia la viabilità, sui marciapiedi, sugli spazi verdi, a ridosso degli scivoli riservati ai disabili, davanti ad impianti dedicati al servizio antincendio (attacchi VV.FF.) e davanti alle uscite di sicurezza. In questi casi i veicoli saranno rimossi e il costo della rimozione addebitato ai rispettivi proprietari; in caso di violazione ripetuta del divieto da parte di personale dipendente dell’Ateneo, lo stesso verrà segnalato all’Ufficio competente per le previste sanzioni.

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