Art. 10 - Regole Generali
Art. 10 - Regole GeneraliLa circolazione e la sosta degli automezzi, motoveicoli, biciclette e altri ausili per la mobilità nelle aree universitarie devono avvenire in modo da non costituire mai pericolo o intralcio alle attività, garantendo che le vie di circolazione, gli accessi e gli spazi in prossimità degli ingressi alle strutture restino sempre sgombri, al fine di assicurarne l’utilizzo in caso di emergenza, di urgenza o di necessità. Gli autoveicoli, i motoveicoli e le biciclette devono essere parcheggiati esclusivamente all’interno degli appositi stalli di sosta. Nel caso in cui gli stalli risultino tutti occupati, è obbligatorio uscire dal perimetro universitario.
In prossimità di ogni edificio saranno predisposti degli stalli, opportunamente evidenziati in giallo, e riservati esclusivamente alla sosta di: mezzi di soccorso, veicoli delle persone disabili muniti di apposito contrassegno, mezzi di servizio e mezzi di fornitori e corrieri per attività di carico e scarico merci.
Qualsiasi veicolo stazioni, anche temporaneamente, in queste aree, verrà rimosso e le spese della rimozione saranno addebitate al proprietario del veicolo.
Gli utenti sono personalmente responsabili degli eventuali danni arrecati per fatto proprio agli altri veicoli parcheggiati, agli impianti, alle attrezzature, al personale o a terzi. Il danno deve essere segnalato non appena riscontrato al servizio di vigilanza e comunque prima dell’uscita del veicolo dall’area di sosta. Successivamente la segnalazione deve essere portata a conoscenza dell’Ufficio competente, indicato sul sito di Ateneo, nella sezione dedicata in modo tempestivo.
L’utilizzo dei parcheggi autorizzati comporta, da parte degli utenti, la piena accettazione del presente regolamento. I conducenti devono in ogni caso rispettare le indicazioni fornite in forma verbale, all’occorrenza, dal servizio di vigilanza di Ateneo.