TITOLO V - LA GESTIONE DELLE AFFISSIONI
TITOLO V - LA GESTIONE DELLE AFFISSIONI 8861Art. 14 - Generalità
Art. 14 - GeneralitàNelle aree interne ed esterne dell’Ateneo è consentita l’affissione di avvisi e di materiale pubblicitario, unicamente entro gli spazi dedicati ed appositamente contraddistinti (bacheche).
Ogni tipo di affissione, sia in spazi interni che esterni, deve rispettare criteri di ordine e decoro e deve veicolare messaggi aggiornati e non lesivi della dignità del luogo e delle persone.
Manifesti e avvisi per i quali è autorizzata l’affissione non possono:
‐ recare le generalità di terze persone senza previa autorizzazione;
‐ essere lesivi della libertà di espressione, in violazione della Costituzione e discriminatorie in relazione a razza, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale, condizioni personali e sociali;
‐ essere lesivi della dignità personale, dell’integrità morale o autorità altrui;
‐ offendere il prestigio della Repubblica Italiana, dell’Università e più in generale delle Istituzioni e/o di suoi rappresentanti.
Le affissioni effettuate entro le sedi dell’Ateneo, anche a carattere pubblicitario ai sensi dell’art. 15 del presente regolamento, non sono soggette al versamento di alcuna imposta a favore dell’Ateneo.
Art. 15 - Modalità di affissione e classificazioni
Art. 15 - Modalità di affissione e classificazioniDi norma, gli avvisi ufficiali dell’Ateneo sono consultabili sull’Albo Ufficiale di Ateneo; altri avvisi di carattere istituzionale, veicolati con materiale a stampa, sono affissi in bacheche a tale scopo dedicate, la cui cura periodica, che comprende anche la rimozione degli avvisi obsoleti o scaduti, è affidata al personale che presidia le portinerie.
L’apposizione degli avvisi in bacheca e la verifica delle condizioni di accessibilità, visibilità e sicurezza è a cura dell’Ateneo e in capo all’Ufficio competente, indicato sul sito di Ateneo, nella sezione dedicata
Ogni affissione che ha per oggetto informazioni di soggetti terzi che intrattengono rapporti di fornitura servizi con l’Ateneo (gestori di servizi impiantistici, manutentori, fornitori di servizi di ristoro) deve rispettare questo regolamento; qualora le informazioni contenute in tali affissioni di loro responsabilità siano veicolate su supporti cartacei, è necessario adeguarsi al formato messo a disposizione dall’Ateneo. Per garantire il decoro e l’efficacia dei messaggi, senza sovrapposizioni ed interferenze tra le diverse fonti di informazione, è da escludere qualsiasi affissione scritta a mano o a stampa con modelli diversi da quelli forniti dall’Ateneo, in particolare per veicolare informazioni relative a comportamento e sicurezza. Ogni indicazione in merito alla redazione di avvisi veicolati da terzi è contenuta nelle Linee Guida che accompagnano il presente Regolamento.
Il materiale riferibile ad attività non temporalmente definite, per essere esposto deve riportare una data di scadenza dell’avviso; per garantire pari opportunità di accesso alle bacheche da parte di tutta la comunità, gli avvisi scaduti da più di 30 giorni saranno rimossi a cura del personale addetto alle bacheche.
Gli avvisi esposti devono riportare un riferimento chiaro e univoco ai responsabili dei contenuti delle comunicazioni; ogni avviso privo di questa informazione verrà rimosso a cura del servizio di vigilanza, su segnalazione del personale che presidia le portinerie.
Non sono permesse affissioni su superfici diverse da quelle messe a disposizione dall’Ateneo, pena la conseguente rimozione. L’Ateneo può rivalersi contro i responsabili di affissioni in ambiti non pertinenti, addebitando il costo per il ripristino dal deturpamento delle superfici indebitamente utilizzate (es. costi di pulizia, costo per sostituzione pannelli, ritinteggiatura, etc.). L’Ateneo perseguirà altresì chiunque, identificato dalla vigilanza e dai sistemi di sicurezza, compia atti di vandalismo sugli spazi dedicati all’affissione (imbrattamento mediante scritte e graffiti o danneggiamento grave delle superfici).
È permessa l’affissione del seguente materiale:
‐ avvisi relativi a proposte di vendita e/o affitto di immobili esclusivamente rivolti a studenti o ad altri componenti dell’Ateneo comunque interessati;
‐ offerte di prestazioni private (a titolo meramente esemplificativo: assistenza allo studio, ripetizioni);
‐ pubblicità inerente attività commerciali pertinenti al contesto universitario (a titolo meramente esemplificativo: vendita/comodato d’uso di libri di testo, formattazione e stampa di tesi di laurea);
‐ locandine che pubblicizzano eventi e iniziative promosse/di interesse della comunità universitaria (a titolo meramente esemplificativo: seminari, convegni, corsi extra didattici, attività lavorative e/o sociali);
‐ ogni altra pubblicità di potenziale interesse per la Comunità universitaria.
Materiali che promuovano qualsiasi forma di propaganda che non sia tra quelle ammesse, verranno rimossi.
I manifesti e gli avvisi per i quali è autorizzata l’affissione:
‐ devono essere stampati su supporti cartacei le cui misure siano quelle strettamente necessarie a riportare l’avviso nella sua utile completezza, possibilmente di formato tipografico standard (a titolo esemplificativo: formato A1, A2, A3, A4 e A5);
‐ devono essere fissati negli spazi dedicati con l’ausilio di puntine metalliche o adesivi non corrosivi, a seconda del supporto; l’uso di colle non è ammesso;
‐ devono essere posizionati in modo da non coprire le affissioni già presenti, evitando di spostare, staccare o comunque rendere inservibili le affissioni regolarmente apposte.
Per redigere avvisi estemporanei, le strutture e i fornitori dell’Ateneo sono invitati ad usare il format reperibile nella sezione dedicata all’immagine coordinata di Ateneo.
Art. 16 - Denuncia di irregolarità
Art. 16 - Denuncia di irregolaritàLe segnalazioni inerenti al ritrovamento di affissioni abusive o comunque non consentite possono essere effettuate da ciascun appartenente alla comunità universitaria inviando una e-mail all’Ufficio Servizi Generali all’indirizzo uffoutsourcing@amm.units.it.
La segnalazione deve contenere l’informazione sul luogo e/o edificio in cui è stata rinvenuta l’affissione potenzialmente irregolare.
L’Ufficio Servizi Generali provvede a valutare la gravità del caso e, se opportuno, informa il Rettore e il Direttore Generale per l’assunzione di eventuali provvedimenti.
Art. 17 - Pubblicazione di manifesti di stampo politico/propagandistico
Art. 17 - Pubblicazione di manifesti di stampo politico/propagandisticoÈ consentito, previa richiesta al Rettore, l’esposizione, entro gli spazi appositamente dedicati, di manifesti e locandine a contenuto politico-elettorale, in occasione di consultazioni elettorali relative alla costituzione degli Organi Universitari.
L’istanza di pubblicazione si intende efficacemente trasmessa se inviata a mezzo di posta elettronica, accompagnata da una breve descrizione della motivazione della richiesta; la richiesta può contenere, se ritenuto opportuno, l’indicazione di quale pannello si intende occupare e la data o il periodo in cui si intende eseguire l’affissione, in modo tale che sia garantito adeguato spazio.
La deliberazione dell’approvazione o del rigetto sarà comunicata al richiedente entro 5 giorni dalla ricezione della medesima. In caso di mancata risposta entro il termine stabilito, la richiesta di pubblicazione si intende respinta.