Art. 14 - Generalità

Art. 14 - Generalità

Nelle aree interne ed esterne dell’Ateneo è consentita l’affissione di avvisi e di materiale pubblicitario, unicamente entro gli spazi dedicati ed appositamente contraddistinti (bacheche).

Ogni tipo di affissione, sia in spazi interni che esterni, deve rispettare criteri di ordine e decoro e deve veicolare messaggi aggiornati e non lesivi della dignità del luogo e delle persone.

Manifesti e avvisi per i quali è autorizzata l’affissione non possono:

          recare le generalità di terze persone senza previa autorizzazione;

        essere lesivi della libertà di espressione, in violazione della Costituzione e discriminatorie in relazione a razza, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale, condizioni personali e sociali;

          essere lesivi della dignità personale, dell’integrità morale o autorità altrui;

        offendere il prestigio della Repubblica Italiana, dell’Università e più in generale delle Istituzioni e/o di suoi rappresentanti.

Le affissioni effettuate entro le sedi dell’Ateneo, anche a carattere pubblicitario ai sensi dell’art. 15 del presente regolamento, non sono soggette al versamento di alcuna imposta a favore dell’Ateneo.

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