Art. 5 Anticipazioni
Art. 5 Anticipazioni1. In presenza dei presupposti enunciati all’articolo 2, comma 1, con esclusione di quanto previsto dalla lettera c), l’Università, nel caso in cui non intenda chiedere l’assunzione del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 6 delle presenti Linee Generali, può concedere anticipazioni sul rimborso delle spese legali ai dipendenti che ne facciano espressa richiesta, in corso di giudizio. L’Ateneo in tal caso sopporterà gli oneri di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio soltanto ove i fatti controversi rientrino a pieno titolo nell’espletamento dei compiti d’ufficio. Inoltre, dovrà essere attentamente valutato l’interesse, diretto o indiretto, che il caso concreto presenta per l’Università, di talché non verrà fornita alcuna copertura economica lite pendente ove i comportamenti addebitati al dipendente configurino un possibile conflitto di interesse con l’Amministrazione.
2. Ai fini dell’anticipazione sul rimborso, il dipendente dovrà allegare ogni utile documentazione che consenta all’Amministrazione la valutazione della sussistenza dei requisiti per l’anticipazione, nonché apposita fattura, in originale, quietanzata e sottoscritta dal legale ovvero preavviso di parcella. Nel caso in cui venga presentato il preavviso di parcella, entro 90 gg. dalla ricezione dell’importo richiesto, l’interessato dovrà far pervenire all’ufficio competente la fattura quietanzata, pena la restituzione di quanto ricevuto a titolo di anticipazione.
3. Fermo restando quanto disposto dai CCNL di Comparto ed Area applicabili, nell’ipotesi in cui, successivamente all’anticipazione sul rimborso, sopravvenga sentenza e/o provvedimento giudiziario definitivi, che abbiano accertato la responsabilità, in sede penale, civile o amministrativa, in ordine ai fatti addebitati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 1, lett. c), delle presenti Linee Generali, l’Amministrazione universitaria procede, nei confronti del dipendente, alla ripetizione delle somme già corrisposte.
4. Non è ammessa alcuna anticipazione delle spese legali nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti.